Di cosa si tratta
Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, è una strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.
In particolare, Transizione 5.0, con una dotazione di 6,3 miliardi di euro, si concentra sulla promozione dell’efficienza energetica, dell’innovazione tecnologica e della produzione di energia rinnovabile in tutti i settori.
La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.
Possono fruire del credito di imposta previsti dal piano Transizione 5.0 i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di completare gli oneri documentali entro il 28 febbraio 2026.
Riferimenti normativi
Articolo 38 Decreto-Legge n. 19 del 02/03/2024 (c.d. Decreto PNRR quater)
L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Decreto interministeriale del 24 luglio 2024
Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
Legge di bilancio 2025
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell’agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d’imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l’acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).
Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:
- per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
- per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.
Caratteristiche principali
Chi può accedere all’incentivo: tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive.
È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
È possibile accedere al beneficio per uno o più progetti di innovazione in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto.
Limiti di incentivo: un singolo beneficiario può richiedere fino a 50 milioni di euro all’anno e i crediti possono essere combinati con altre sovvenzioni nazionali, a condizione che non superino il costo totale dell’investimento. Il credito non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 (perché già compresi nel piano di transizione 5.0), ma è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
Sostenibilità ed esclusioni: i progetti devono rispettare gli standard ambientali dell’UE, escludendo le attività direttamente collegate ai combustibili fossili, alle industrie ad alte emissioni e a determinati processi di trattamento dei rifiuti, a meno che non mirino a migliorare l’efficienza energetica o il riciclaggio.
Tempistiche: l’iniziativa si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, con domande presentate tramite il portale digitale gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Crediti d’imposta: le aziende possono ricevere crediti d’imposta proporzionali ai loro investimenti in efficienza energetica e innovazione. Questo credito varia dal 35% al 45% delle spese ammissibili per investimenti fino a 10 milioni di euro, riducendosi a livelli di spesa più elevati. I crediti sono collegati a riduzioni del consumo energetico di almeno il 3% per gli impianti di produzione o del 5% per processi specifici.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE.
L’ eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione:
- non deve eccedere l’importo prenotato
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento
- non concorre alla formazione del reddito
Schema agevolazioni
| % riduzione consumi energetici | Investimento ≤ 10 milioni di € % credito d’imposta |
Investimento > 10 milioni di € % credito d’imposta |
| Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% |
35 % | 5 % |
| Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% |
40 % | 10 % |
| Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% |
45 % | 15 % |
Investimenti ammissibili
1) Beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati.
– Beni funzionali: vedi Industria 4.0 (All. A, Legge 232/2016);
– Beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali: vedi Industria 4.0 (All. B, Legge 232/2016)
2) Attrezzature per la generazione e l’accumulo di energia rinnovabile.
– Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile, anche a distanza, ad esclusione degli impianti a biomassa.
– Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti nell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
– maggiorazione della base di calcolo per gli impianti con pannelli (lettere a) comma 1 art. 12, DL 181/2023): 130% del costo.
– maggiorazione della base di calcolo per gli impianti con pannelli a maggiore efficienza (lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023): 140% del costo per i moduli con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %, 150% del costo per i moduli bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.
I moduli fotovoltaici e i loro componenti devono inoltre essere conformi a un preciso elenco di norme CEI EN.
– Impianti per la produzione di energia termica con elettrificazione dei consumi termici, ma l’energia deve essere utilizzata esclusivamente come calore di processo (non cedibile a terzi), e l’elettricità utilizzata deve essere rinnovabile autoprodotta oppure deve essere approvvigionata attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile certificata; in questo ambito sono incentivabili le pompe di calore, comprese quelle geotermiche.
– Impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
– Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica.
– Servizi ausiliari di impianto.
Per quanto riguarda la dimensione degli impianti per la produzione di elettricità rinnovabile, bisogna considerare che la producibilità massima preventivata non può superare il 105% del fabbisogno energetico complessivo annuo della struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti per produzione di energia termica da fonti rinnovabili, invece, è determinato con riferimento al fabbisogno di calore necessario per la specifica attività a cui il dispositivo è destinato. Il calore prodotto, quindi deve essere utilizzato nel processo produttivo e non per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Massimali di spesa per gli impianti a fonti rinnovabili:
|
FONTE |
P ≤ 20 kW €/kW |
20 < P ≤ 200 kW €/kW |
200 < P ≤ 600 kW €/kW |
600 < P ≤ 1000 kW €/kW |
1000 kW < P €/kW |
| Fotovoltaico | 1.350 | 1.060 | 970 | 860 | 800 |
| Eolico | 2.640 | 2.160 | 1.280 | 1.280 | 1.080 |
| Idraulico | 2.970 | 2.640 | 2.640 | 2.380 | 1.850 |
| Geotermico | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 1.800 |
| FONTE | P ≤ 1000 kWt € |
1000 kWt < P € |
| aria/aria | 720 | 500 |
| aria/acqua | 1.560 | 1.000 |
| geotermica | 2.280 | 2.000 |
3) Programmi di formazione dei dipendenti in tecnologie digitali e verdi.
– è necessario un investimento in beni compresi al punto 1
– fino al 10% dell’investimento
– fino ad un massimo di 300.000 €
– corsi di durata non inferiore alle 12 ore con esame ed attestazione finale
Investimenti NON ammissibili
1) attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle.
2) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
3) attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico.
4) attività il cui processo produttivo genera un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi (reg. (UE) n. 1357/2014 della CE) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
5) investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Certificazioni necessarie e documentazione
Soggetti abilitati per la valutazione
1) Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
2) Le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352).
3) Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Processo di richiesta del credito
1) La comunicazione preventiva:
Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
2) La comunicazione di effetuazione degli ordini:
Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
3) La comunicazione di completamento:
A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
4) La comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
