Comunità Energetiche

guida agli incentivi

Di cosa si tratta

Le comunità energetiche rinnovabili – introdotte in Italia dal Decreto Milleproroghe 162/2019 in attuazione alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) – sono associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unirsi con l’obiettivo di dotarsi di impianti per la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile.

Il D.M. 414/2023, noto come Decreto CER o CACER, ha stanziato 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con ii PNRR, definendo i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo.

La richiesta di contributi a fondo perduto potrà essere presentata entro il 30 novembre 2025.

Riferimenti normativi

D.M. 414/2023 – Decreto CER o CACER

Definisce criteri e modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.

Modifiche D.M. 414/2023 – Decreto CER o CACER – 08/05/2025

Regole operative GSE per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

II provvedimento definisce le regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.

D.M. 106/2024 – Decreto Corrispettivi

Approvato il 15 marzo 2024, definisce i corrispettivi che il GSE richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR.

Caratteristiche principali

I contributi PNRR e le tariffe incentivanti per le comunità energetiche:
Il decreto CER prevede due strumenti per promuovere lo sviluppo delle CER in Italia:

  • un contributo a fondo perduto del 40%, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 50.000 abitanti;
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti.
Chi otterrà il contributo a fondo perduto, potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Configurazioni ammesse agli incentivi:
Le tipologie di configurazione CACER ammesse al servizio sono le seguenti:

  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  • gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
  • comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  • cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  • comunità energetica dei cittadini (CEC);
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Secondo quanto previsto dal Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

  • autoconsumatore a distanza;
  • gruppo di autoconsumatori;
  • CER.

Mentre le tipologie di configurazione ammesse ai contributi in conto capitale sono:

  • CER;
  • gruppo di autoconsumatori.

Requisiti degli impianti:
Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, che rispettano i seguenti requisiti:

  • la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  • l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanta disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislative n. 199 del 2021;
  • possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regale operative di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

Spese ammissibili:

  1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.;
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  5. connessione alla rete elettrica nazionale;
  6. studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  8. direzioni lavori, sicurezza;
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le voci 6, 7, 8 e 9 sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Importi e massimali:
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e tale determinazione verra calcolata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa dichiarato dal decreto.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a l.000 kW.

E importante tener presente che è necessario completare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro il 30 giugno 2026 e gli impianti devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, l’avvio dei lavori dovrà essere comunicato entro 30 giorni direttamente sul portale ufficiale del GSE.

Se si usufruisce del contribute PNRR o di altri contributi in conto capitale, sempre nella misura massima del 40%, si subirà una decurtazione del 50% della tariffa incentivante. Nel caso ulteriore in cui si ottenga un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell’investimento, si perderà del tutto il diritto alla tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

 

Potenza impianto Massimale per kW
Fino a 20 kW 1.500 €/kW
Da 20 kW a 200 kW 1.200 €/kW
Da 200 kW a 600 kW 1.100 €/kW
Da 600kW a 1000 kW 1.050 €/kW

Erogazione del contributo:
Dopo aver ottenuto l’Atto di concessione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e aver firmato l’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il beneficiario può procedere con la richiesta del contributo in conto capitale.

  • Per impianti con potenza fino o pari a 200 kilowatt, è possibile ottenere un’anticipazione fino al 30% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante. Oppure è possibile richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale.
  • Per impianti con potenza compresa tra 200 kW e 1000 kW, il beneficiario può scegliere tra tre opzioni. La prima consiste nell’ottenere un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante. La seconda opzione prevede l’erogazione del 40% del contributo massimo (quota intermedia), seguita dal saldo della quota restante. La terza possibilità e richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante. 

Modalità di accesso ai contributi in conto capitale CER:
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE e il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.
Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 30 novembre 2025, fatto salvo ii preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

 

Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata:

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  1. una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
  2. un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definite dall’ARERA (Autorita di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. lnoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilita dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato. Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

I valori massimi di queste agevolazioni (energia prodotta da impianti sotto i 20 kWp e autoconsumata in una CER del nord Italia) possono ammontare ad un totale di oltre 138 €/MWh di sussidi in conto esercizio.

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh)

Al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nelle Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

  • +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto)

Impianti di produzione ammessi al contributo in conto esercizio:

Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’appendice A delle regole operative.
Possono essere ammessi gli impianti di produzione ibridi e quelli che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori)

Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
  2. avere potenza massima di 1 MW;
  3. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
  4. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
  5. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
  6. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri dedicati;
  7. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici.

Comunità Energetiche (CER)

La Comunità Energetica Rinnovabile – o CER – è un soggetto giuridico autonomo che ha come obiettivo fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai membri che ne fanno parte o alle aree locali in cui opera. Possono far parte di una CER cittadini, piccole e medie imprese (a patto che la partecipazione non costituisca l’attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l’energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile. In una CER l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, ad esempio idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti gia realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

Alcuni esempi

  1. Mario Bianchi – Vive in un condominio nella provincia di Milano e risiede in un palazzo dove ha instaurato un sistema di autoconsumo energetico con il suo vicino di casa. Il periodo di ammortamento dell’investimento è di 8,7 anni, con un rendimento del 9%, su un impianto fotovoltaico con una potenza di 36 kW. Questo impianto produce circa 48.000 kWh all’anno, alimentando 18 unità abitative che consumano mediamente 2.700 kWh ciascuna annui. Queste abitazioni condividono l’energia prodotta tramite il sistema di autoconsumo.
  2. Giulia Rossi – Vive in una casa singola e ha aderito a una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) promossa dal Comune di Bologna, che include un impianto fotovoltaico con una potenza di 18 kW. Questo impianto produce circa 24.000 kWh all’anno ed è utilizzato da 20 consumatori finali che condividono l’energia prodotta senza sostenere alcun costo per l’impianto
  3. Carla Verdi – Condomina di un palazzo in provincia di Torino decide di far parte di una comunità energetica rinnovabile promossa dalla parrocchia di quartiere, che include un impianto fotovoltaico pari a 60kW con una produzione annua di 80.000 kWh/anno, con la partecipazione di 30 membri e i ricavi annuali medi per la comunità ammontano a 10.300 €

Contattaci

Artifici Workshop - Via Don Abbondio,2 - 20032 Cormano (MI) - Paolo Montafia - P. IVA 11739850151 - C. F. MNTPLA65C07F205Z - Iscrizione all'Albo degli Architetti di Milano n° 8831